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Per massimale si intende la cifra massima indennizzabile dall’assicuratore in caso di sinistro. Oltre quella soglia, è l’assicurato a dover provvedere con risorse proprie per la differenza.
Si utilizza in luogo della somma assicurata in quelle situazioni nelle quali, per la natura del rischio, non c’è un bene assicurato determinato e quindi non è possibile prevedere l’entità del danno provocato dal verificarsi dell’evento. Infatti il massimale è proprio principalmente delle assicurazioni di responsabilità civile, nelle quali non è assicurato un determinato bene o una determinata persona, ma sono oggetto di copertura i danni provocati a terze persone o cose, danni che non hanno un valore preventivamente definibile. Trova comunque applicazione anche in altri rami come quello malattia per il rimborso delle spese sanitarie sostenute, incendio per quanto concerne il ricorso terzi (garanzia di responsabilità civile per i danni da incendio, esplosione e scoppio), etc.
Il massimale può essere rapportato all’anno assicurativo, ed essere quindi intaccato da più sinistri nel corso dell’annualità, oppure al singolo sinistro o, ancora, più frequentemente è pattuito per anno e per sinistro.
Nelle polizze di Responsabilità Civile per la Circolazione di Veicoli a Motore (c.d. RCA), il Codice delle Assicurazioni ha fissato delle soglie minime dei massimali al di sotto delle quali le compagnie non possono scendere e che sono state oggetto di modifica negli ultimi anni, recependo una normativa europea. Attualmente, nel 2016, il massimale RCA minimo per i danni alle persone è di € 5.000.000 e il massimale RCA minimo per i danni alle cose è pari a € 1.000.000. Sebbene notevolmente incrementato rispetto al passato, il massimale minimo di legge può non essere sufficiente alla liquidazione di danni per incidenti mortali o con feriti gravi, per i quali la magistratura può fissare risarcimenti molto elevati. Per questo è opportuno sottoscrivere polizze con massimali più alti del minimo di legge; la piccola maggiorazione del premio è ampiamente ripagata dalla maggior tranquillità in caso di sinistro.
Infatti all’aumento del massimale non corrisponde nella stessa proporzione un incremento del premio. Le spese legali, qualora necessarie, sono a carico dell’assicuratore nel limite di un quarto del massimale e si sommano ad esso. Se il danno supera il massimale assicurato le spese legali si dividono in proporzione tra assicurato e assicuratore.
Per sinistro si intende il verificarsi del rischio per il quale è presente la garanzia assicurativa, ossia l’evento che si verifica nei tempi e nelle condizioni previste in polizza e che obbliga l’assicuratore ad indennizzare all’assicurato i conseguenti danni, secondo le pattuizioni contrattuali.
Ad esempio, in una polizza contro gli incendi, il sinistro è rappresentato dall’incendio che colpisce la cosa assicurata.
Nell’assicurazione vita invece corrisponde al decesso dell’assicurato che determina il pagamento al beneficiario designato in polizza, da parte dell’Impresa, delle prestazioni garantite dal contratto in caso di morte.
In ambito di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, si parla di sinistro con colpa quando la responsabilità dell’evento viene attribuita per almeno il 51% all’assicurato, di sinistro con colpa paritaria quando la responsabilità è divisa fra le due controparti e di sinistro senza colpa quando l’assicurato ha lo 0% di colpa. Il concorso di colpa, in caso di incidente tra due veicoli, è presunto dal codice civile al 50% tra le due parti.
La responsabilità civile è stabilita dal legislatore a tutela degli interessi del singolo individuo, ponendo in capo al danneggiante l’obbligo di risarcire i danni provocati a terzi. Le conseguenze della violazione di norme o regolamenti posti a tutela dell’interesse collettivo comportano invece profili di responsabilità penale e amministrativa che non sono oggetto di assicurazione ed hanno natura personale.
Ci limitiamo, in ambito di responsabilità civile, a prendere in considerazione i danni provocati da un comportamento, volontario (doloso) o colposo, in ambito non contrattuale (art. 2043 e seguenti del codice civile), non collegato cioè alla non esatta esecuzione di una obbligazione prevista in un contratto (art. 1218 cc).
In particolare, da un punto di vista assicurativo, possono essere oggetto di tutela i danni provocati da un comportamento colposo, mentre per quelli dolosi l’assicurazione risponde solo per i danni provocati dalle persone delle quali l’assicurato debba rispondere, quali i dipendenti e i figli minori. Con un contratto per copertura della responsabilità civile, quindi, l’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare per i danni provocati a terzi. Non potendo determinare in anticipo l’ammontare del danno, l’assicuratore si impegna fino ad una determinata somma, detta massimale, indicata in polizza.
L’attivazione della tutela presuppone una richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato, il quale dovrà provare il danno subito e il nesso di causalità tra il danno e il comportamento del danneggiante: dovrà cioè dar prova che il danno è conseguenza diretta della sua condotta colposa, intendendosi con tale termine un comportamento involontario imprudente, imperito o in violazione di norme o regolamenti.
Vi sono tuttavia una serie di situazioni nelle quali, volendo il legislatore tutelare in particolar modo il danneggiato, la colpa è presunta in capo al danneggiante. In questi casi pertanto assistiamo all’inversione dell’onere della prova: sarà quindi il danneggiante a doversi liberare della responsabilità del danno e del conseguente obbligo di risarcirlo che grava su di lui. Queste fattispecie sono quindi, a maggior ragione, bisognose di una tutela assicurativa che permetta al danneggiante di restare indenne dall’obbligo del risarcimento anche qualora non riesca a dar prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Rientrano in questa casistica la circolazione dei veicoli (per il conducente e il proprietario, per il quale l’assicurazione dei veicoli a motore è obbligatoria), la rovina di edifici (pensiamo a un pezzo di cornicione che si stacca e cade in strada), la proprietà e l’uso di animali, le cose in custodia e le attività pericolose. In caso di azione legale nei confronti dell’assicurato, la polizza risponde anche per le spese legali di resistenza nei limiti di un quarto del massimale e in aggiunta ad esso.Se il danno supera il massimale si ripartiscono tra assicuratore e assicurato.
La deduzione e la detrazione rappresentano due modalità diverse per riconoscere delle agevolazioni fiscali.
La deduzione fiscale è un’agevolazione che opera sul reddito imponibile anziché (come per le detrazioni) sull’imposta. Ciò significa che, al momento di calcolare il reddito “imponibile” (quello su cui vengono applicate le aliquote percentuali delle imposte sui redditi) vengono “dedotte” le somme deducibili.
Queste somme possono essere fiscalmente previste (deduzioni per carichi familiari, per categorie di lavoro) o possono essere applicate dal contribuente, qualora si tratti di spese sostenute per attività di impresa o di lavoro autonomo per le quali divenga applicabile questo tipo di agevolazione.
Tra gli oneri deducibili rientrano i contributi versati nelle forme di previdenza complementare previste dalla normativa (D.lgs 252/2005), come i Fondi Pensione e i Piani Individuali di Previdenza.
La soglia massima di deducibilità della contribuzione è fissata in € 5.164,57 e comprende sia i contributi versati direttamente dal contraente (c.d. volontari), sia, nel caso di lavoratori dipendenti che aderiscano a tali forme di previdenza complementare sulla base di un accordo legato al contratto di lavoro che preveda il conferimento del tfr, quelli che sono a carico del datore di lavoro e quelli trattenuti direttamente in busta paga al lavoratore.
Possono essere dedotti anche i premi versati sulle polizze dei familiari fiscalmente a carico, sempre nel limite dei € 5.164,57 previsti per il produttore di reddito. Sfruttando l’agevolazione in questione si può avere un risparmio fiscale considerevole, che per redditi oltre i 30.000 annui si attesta mediamente sul 40% del versato, quindi stiamo parlando di risparmiare circa € 2.000 di imposta su € 5.000 accantonati.
La detrazione fiscale, invece, è un’agevolazione che opera sull’imposta invece che sul reddito imponibile (come per le deduzioni).
Dopo che sul reddito imponibile (su cui vengono applicate le aliquote percentuali delle imposte sui redditi) è stata calcolata l’imposta, da questa somma vengono “detratte” le somme detraibili.
Queste somme possono essere previste dalla normativa fiscale in particolari casi (es. spese mediche). In ambito assicurativo sono detraibili in particolare i premi dei contratti ramo vita relativi alla copertura del caso di morte e nel ramo danni i premi delle polizze infortuni relativamente alle garanzie di invalidità permanente (oltre la soglia del 5%) e morte.
La soglia di detraibilità è fissata, complessivamente per tutti i contratti detenuti dal contraente, in € 530,00 con aliquota di recupero fiscale pari al 19%. Pertanto il risparmio fiscale massimo pro capite è di € 100,70.
La prestazione assicurata rappresenta l’impegno che si assume l’assicuratore nei confronti del beneficiario in caso si dovesse verificare l’evento previsto dal contratto.
Principalmente tale impegno si traduce in una somma di denaro, ma in alcuni casi, come le polizze di Assistenza, può essere anche rappresentato dalla fornitura di un servizio. Può trattarsi di un capitale o di una rendita se riguarda eventi inerenti alla vita umana, oppure di un indennizzo se si tratta di danni provocati da una delle circostanze coperte dalla polizza.
Nei contratti caso vita a prestazioni rivalutabili, in polizza è indicata una prestazione inizialmente assicurata che è destinata a rivalutarsi annualmente sulla base del rendimento della Gestione Separata nella quale vengono investiti i premi versati.
La prestazione assicurata in un contratto di assicurazione può essere erogata al beneficiario, anziché sotto forma di capitale versato in un’unica soluzione, attraverso un versamento periodico che prende il nome di rendita.
Se si opta per la rendita il montante maturato, dato dai premi versati rivalutati fino alla scadenza del contratto, verrà convertito, tramite il coefficiente di conversione, in una somma che sarà corrisposta annualmente e, nel caso della rendita vitalizia, fino a quando il beneficiario resterà in vita.
Il coefficiente di conversione è un parametro di calcolo definito sulla base delle tabelle di mortalità e rispecchia l’aspettativa di vita media residua che il beneficiario ha davanti nel momento in cui inizia a percepire la rendita. Basandosi sull’aspettativa di vita media, l’assicuratore ripartisce il rischio di versare a chi vive oltre la media un ammontare di denaro maggiore rispetto al montante maturato sfruttando le risorse lasciate da chi viene a mancare prima. Un’altra variabile che determinerà il coefficiente applicabile è la rateazione della rendita.
Esistono delle varianti alla rendita vitalizia: reversibile, temporanea certa, controassicurata, maggiorata in caso di non autosufficienza.
Rendita reversibile:
si parla di rendita reversibile quando la rendita vitalizia viene erogata al primo beneficiario designato fino a quando questo resta in vita e successivamente al suo decesso in favore di un altro soggetto individuato dal contraente al momento della richiesta di erogazione della prestazione.
Rendita temporanea certa:
in questo caso la rendita sarà garantita per un certo numero di anni (solitamente 5 o 10) a prescindere dal decesso del beneficiario. In questo arco di tempo, infatti, se il percipiente dovesse morire, la rendita verrebbe comunque erogata a favore di uno o più soggetti designati dallo stesso beneficiario e fino alla scadenza del periodo garantito. Al termine del periodo stabilito, se il primo beneficiario è ancora in vita, la rendita certa si trasformerà automaticamente in rendita vitalizia e quindi gli sarà corrisposta vita natural durante. Questa forma di rendita si presta a coprire l’esigenza di chi voglia garantire la continuità della prestazione per un certo periodo dopo la sua morte a soggetti che dipendano da questa somma di denaro senza dover prendere in considerazione l’erogazione vitalizia su un secondo beneficiario, propria della reversibilità, che costringe a valutare il coefficiente di conversione della seconda testa, che potrebbe essere molto penalizzante in termini di valore della rendita nel caso, come per esempio nel caso si tratti dei figli, sia molto più giovane.
Rendita con restituzione del capitale residuo (controassicurata):
questa ipotesi prevede la possibilità di corrispondere il capitale eventualmente residuo al momento del decesso del beneficiario, derivante dalla differenza tra il montante originario e le rate di rendita erogate prima della sua morte, ai soggetti designati dal contraente. Si definisce controassicurata proprio perché tale forma va contro il principio della rendita che prevede, come detto, che l’ammontare residuo di chi viene a mancare prima del tempo serva a coprire le necessità di erogazione della rendita a chi sopravvive oltre l’aspettativa di vita media. Difatti il valore della rendita controassicurata, a parità di altri fattori, è molto inferiore alla forma vitalizia.
Rendita maggiorata in caso di non autosufficienza:
questa variante di rendita è pensata al fine di garantire la vecchiaia più avanzata del beneficiario, nel caso in cui le spese sanitarie e di assistenza dovessero diventare gravose. Al verificarsi della perdita dell’autosufficienza, il beneficiario riceverà un vitalizio raddoppiato, per far fronte alle spese per la cura della sua persona. La perdita di autosufficienza dell’Assicurato principale in modo presumibilmente permanente avviene quando l’Assicurato è incapace di svolgere gli “atti elementari della vita quotidiana” per il cui svolgimento necessita di assistenza da parte di un’altra persona.
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